Nuovo concetto federativo

FEDERCLUBEUROPA “Liberi di Essere” E’ una Federazione nata ad opera di professionisti con decennale esperienza nel campo associativo per la tutela dei diritti e delle libertà e con consolidata esperienza nella conduzione dei Private Clubs, che  mira ad unire le migliori strutture italiane ed europee.

Gestione innovativa e trasparente

La nostra “Mission” è fornire servizi a valore aggiunto ai gestori di locali notturni a carattere associativo generale, fornendo un approccio differente rispetto al passato, creando sinergie e nuove politiche di affiliazione. L’Associazione FederClubEuropa nasce nel 2010 per federare i principali locali notturni del panorama europeo.

Crescere Insieme

Il nostro motto è “crescere insieme“, il nostro slogan “liberi di essere” sintetizza la volontà di contribuire con il nostro operato a sviluppare i valori per noi fondamentali di libertà, uguaglianza, fratellanza, portando avanti temi sociali che ci stanno a cuore e che costituiscono le scommesse per il futuro in una società in graduale evoluzione.

CHI SIAMO

Top FederClubEuropa CHI SIAMO

Chi Siamo

E’ una Federazione nata ad opera di professionisti con decennale esperienza nel campo associativo per la tutela dei diritti e delle libertà e con consolidata esperienza nella conduzione dei Private Clubs, che  mira ad unire le migliori strutture italiane ed europee, luoghi in cui approfondire la cultura erotica e vivere serenamente il  proprio orientamento sessuale attraverso politiche sociali e culturali nonché di alta gestione dei Circoli affiliati.

 

Perchè scegliere noi

  • Una svolta verso l’alto per chi vuole crescere.
  • Un nuovo concetto federativo. 
  • Una gestione innovativa e trasparente.
  • Consulenza e tutela legale 

Il Team FederClubEuropa

Saracino Carlo
Saracino Carlo Presidente Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cisternino Vitoantonio
Cisternino Vitoantonio Vice Presidente Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Saracino Luigi
Saracino Luigi Segretario Nazionale
Bianco Cristian
Bianco Cristian Presidente Collegio revisore dei conti
Pellecchia Simone
Pellecchia Simone Technical Coordinator, CEO & Founder "Webofficine.com" Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Avv. Donato Manelli
Avv. Donato Manelli Avvocato
Dott. Aldo Cinefra
Dott. Aldo Cinefra
Sig. Oreste D’ippolito
Sig. Oreste D’ippolito
Organigramma

Cerchiamo persone come noi, capaci di rinnovare, spinte dalla voglia di fare bene e correttamente, persone propositive che vogliono operare nel rispetto delle vigenti normative , persone con la voglia di crescere in un mare pulito e sempre più grande.
Carlo Saracino - Presidente

 

Partners  

SERVIZI

Top SERVIZI DI QUALITA' SERVIZI

Consulenza Fiscale e Normativa

Consulenza Fiscale e Normativa

Consulenza Legale e di Gestione

Consulenza Legale e di Gestione

Consulenza Informatica

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Regolamenti

Top STATUTO FEDERAZIONE REGOLAMENTI

Codice Etico

CODICE ETICO

- Valido per tutti i Circoli Federati FCE in Italia e all’Estero -

Il Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici fondamentali di FederClubEuropa siano chiaramente definiti e costituiscano lo standard di comportamento per tutti i gestori di Associazioni/Circoli affiliati nella corretta conduzione dei Private Club. Gli stessi si impegneranno affinché i principi di questo Codice siano osservati da tutti i soci che contribuiranno così al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi della Federazione. Il Codice Etico ha validità sia per i circoli affiliati in Italia, sia per quelli all’estero e la violazione dei principi e delle regole in esso contenute potrà determinare anche la revoca dell’affiliazione. Il Codice Etico di FederClubEuropa si compone di tre parti: i Principi Etici e Valori, le Regole di Comportamento, le Norme di Attuazione.

I Principi Etici e Valori

I primi costituiscono i principi generali di legalità ed etica cui FederClubEuropa aderisce e che devono ispirare le relazioni nei confronti delle comunità  in cui opera. I secondi costituiscono i riferimenti che la Federazione, nell’ambito dei Principi cui aderisce e in coerenza con la propria Missione, ha specificamente individuato per orientare l’agire quotidiano dei Presidenti di circolo nella gestione dei Private Club federati.

Le Regole di Comportamento

Sono criteri di condotta verso gli affiliati  e i soci nello svolgimento delle varie attività ludiche e sociali, in cui vengono definite le linee guida generali e norme alle quali sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei Principi Etici e per prevenire il rischio di comportamenti non confacenti agli stessi Principi.

Le Norme di Attuazione

Descrivono il funzionamento delle procedure operative per l’aggiornamento del Codice Etico al fine di vigilare sulla corretta applicazione ed osservanza dello stesso.

FederClubEuropa si impegna nei confronti di tutti gli affiliati coinvolti nell’applicazione del Codice Etico, a:

  • garantire la sua tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
  • assicurare la sua periodica revisione ed aggiornamento allo scopo di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile ovvero delle normative vigenti;
  • predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all’interpretazione e all’attuazione delle disposizione in esso contenute;
  • tutelare la riservatezza e l’anonimato riguardo all’identità del socio che segnala eventuali violazioni alla Presidenza di FCE;
  • verificare periodicamente il rispetto e l’osservanza del Codice Etico.

Tutti gli affiliati si impegnano perciò a:

  • agire e comportarsi secondo quanto codificato nel Codice Etico;
  • segnalare tutte le violazioni od inosservanze al Codice Etico non appena ne vengono a conoscenza diretta;
  • cooperare sinergicamente nella definizione e nel rispetto delle procedure interne predisposte per dare puntuale attuazione al Codice Etico;

consultare la Presidenza di FCE in ordine a quelle parti del Codice Etico per le quali sono necessarie delucidazioni interpretative o di orientamento.


Statuto Nazionale

STATUTO NAZIONALE

 

ART.1 – FINALITA’ E SCOPO – E’ costituita in Ceglie Messapica (BR), una Federazione denominata “FEDERCLUBEUROPA – LIBERI DI ESSERE”. La Federazione è apolitica, non ha finalità di lucro e ha per scopo la promozione, anche in collaborazione con altre Federazioni e Associazioni, Enti, Organi e Istituzioni operanti in ambito europeo, di attività sociali, ricreative, ludiche, sportive, turistiche e culturali, quale momento di aggregazione fra i soci, con particolare riferimento alla comparazione e/o confronto sulle diverse esperienze personali sul tema della libera sessualità intesa come esperienza di coppia, nel modo di viverla in tutta la sua naturalezza e ampiezza, sempre nel rigoroso rispetto della legalità, di approfondimento del libero comportamento, senza discriminazione verso i diversi orientamenti sessuali maschili e femminili, anche al fine di perseguire ed incentivare l’amicizia e l’incontro fra persone di diverso pensiero e favorire così il superamento dei tabù. La Federazione ha carattere pacifista e pertanto si oppone alla violenza come abuso sulle libertà altrui e come atto criminoso verso la natura. La Federazione combatte l’uso della droga come male sociale. A questo fine, la Federazione, senza alcuno scopo di lucro, potrà pertanto:

  • studiare, elaborare e proporre regolamentazioni e leggi che permettano maggiore chiarezza e garantiscano sviluppi democratici nel settore di riferimento, garantendo una trasparenza operativa e propositiva;
  • affiliare tutte le Associazioni e/o Circoli anche di diversa nazionalità che si prefiggono il perseguimento delle medesime finalità, previa verifica dei rispettivi statuti e regolamenti nel rispetto delle leggi vigenti;
  • promuovere e svolgere attività culturali, educative, assistenziali, editoriali, turistiche, sportive e ricreative (quali, tra le altre, l’organizzazione di proiezioni cinematografiche e video, di rappresentazioni teatrali, di spettacoli di danza anche etnica, tribale, folkloristica, ecc.);
  • svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e/o superalcoliche;
  • promuovere dibattiti, convegni, mostre, inchieste, seminari ed incontri sui temi dell’amicizia, della sessualità e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
  • svolgere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione;
  • accogliere ed assistere Associazioni e/o Circoli affiliati offrendo loro la tutela necessaria per promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, attivare servizi e strutture (quali bar, spacci alimentari, sale gioco, biblioteche, viaggi turistici, centri per il benessere ecc.) per lo svolgimento delle suddette attività.

In particolare la Federazione fornirà alle Associazioni e/o Circoli affiliati la necessaria assistenza per consentire la collocazione delle rispettive sedi;

  • garantire a i propri associati l’integrità morale facendo rispettare le più elementari norme dettate dal buon gusto e dalla tutela dei minori, dal diritto alla privacy e alla tutela della propria immagine, di concerto con le istituzioni preposte e in rispetto delle vigenti e future leggi;
  • nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l’associazione garantisce a tutti i soci aderenti, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

ART.2 – SEDE – La sede della Federazione è in Ceglie Messapica (BR), contrada Castelluzzo s.n..

ART.3 – DURATA – La durata della Federazione è indeterminata.

ART.4 – REQUISITI E CATEGORIE DI SOCI – Oltre ai Soci Fondatori, risultanti dall’Atto costitutivo, potranno essere ammessi quali soci della Federazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, di età non inferiore ai 18 anni che avranno presentato la domanda di ammissione ed i cui requisiti saranno ritenuti consoni alle finalità ed agli scopi della Federazione stessa.

  • Soci Ordinari – Possono far parte della Federazione in qualità di Soci ordinari, senza limitazioni, tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, e che si riconoscono nelle finalità della Federazione e ne condividono i metodi.
  • Soci Onorari – La qualifica di Socio onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere di chiara fama nel campo di interesse della Federazione. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di voto.
  • Soci Sostenitori – La qualifica di Socio sostenitore può essere attribuita a persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo della Federazione fornendo mezzi e fondi per le sue attività. I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Socio sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte deve dare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Le dimissioni hanno validità a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state presentate. I Soci sostenitori (o i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni) partecipano all’Assemblea dei Soci come osservatori, senza diritto di voto.

ART.5 – AMMISSIONE DEI SOCI – L’ammissione dei soci avviene previa richiesta di ammissione con contestuale dichiarazione di condividere gli intenti, da parte degli stessi (il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità di non accettazione prevista dal regolamento interno) salvo ratifica del Consiglio Direttivo L’accettazione è effettuata dalle segreterie FederclubEuropa ovvero dal o dai soci indicati per delega della suddetta Federazione presenti nel circolo all’atto della richiesta, salvo ratifica del Consiglio Direttivo. E’ espressamente escluso il diritto all’ammissione di chiunque ne faccia richiesta, anche se presentato da altro socio, rimanendo l’ammissione stessa espressamente devoluta alla competenza ed alla discrezionalità delle persone incaricate. La definitiva ratifica dell’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è effettuata dal Consiglio Direttivo del circolo alla prima riunione successiva ed è subordinata alla approvazione delle segreterie FederclubEuropa che con il rendiconto di segreteria nazionale potranno anche una sola volta l’anno ratificare tutti i soci in regola con i versamenti sostenuti dalle singole associazioni con strumento elettronico e/o manuale. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accettata ed approvata ad esclusivo ed insindacabile giudizio del preposto come oltre indicato. Quanto sopra ha validità per i club con tesseramento manuale, per quanto riguarda invece i club legati alla rete telematica il tesseramento ha validità anno solare.

ART.6 – DOVERI DEI SOCI – L’appartenenza alla Federazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, all’osservanza dello statuto e dei regolamenti.

ART.7 – DECADENZA DEI SOCI ORDINARI – La qualità di Socio ordinario si può perdere per:

  • mancato versamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  • recesso comunicato per iscritto al Presidente della Associazione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
  • espulsione, qualora il Socio commetta azioni disonorevoli, dannose o di serio ostacolo al regolare funzionamento della Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Probiviri, sentito il Socio. Il Socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non può più essere ammesso;
  • perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l’ammissione.

ART.8 – AFFILIAZIONI – FEDERCLUBEUROPA può affiliare Associazioni o Circoli, anche di diversa nazionalità, che ne condividano valori e principi oltre che gli scopi, e che siano retti da propri statuti o regolamenti approvati da FEDERECLUBEUROPA, previa loro verifica con le leggi italiane, conservando la loro autonomia amministrativa e patrimoniale. L’affiliazione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta previa verifica del rispetto degli standard minimi di qualità previsti dal Regolamento. I Circoli affiliati verseranno una quota di affiliazione e potranno usufruire dei servizi offerti loro dalla Associazione. I Presidenti dei Circoli affiliati, o i loro delegati, potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo decorsi cinque anni dalla data di costituzione della Associazione. Potranno essere affiliati Associazioni e/o Circoli di diversa nazionalità previa verifica della compatibilità dei rispettivi statuti o regolamenti con le leggi italiane.

ART.9 – ORGANI – Sono Organi della Federazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Comitato Esecutivo
  • Il Collegio Revisori dei Conti
  • Il Collegio dei Probiviri

Le cariche suddette possono essere assunte da ogni socio.

ART.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELEZIONI – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell’avviso all’albo della Federazione, ovvero mediante idonee forme di pubblicità anche tramite pubblicazione sul sito internet, posta elettronica, almeno giorni venti prima della data di convocazione. L’Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Vi prendono parte tutti i soci e con diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci onorari. Ogni Socio può votare anche per conto di altri due Soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione,in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Segretario della Federazione ha la funzione di segretario nell’ambito dell’Assemblea e redige il verbale assembleare. In caso di sua assenza il Presidente ha facoltà di nominare un segretario in sostituzione. I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario. Compiti dell’Assemblea:

  • Ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri. Sono eleggibili i Soci ordinari in regola con le quote associative ed i Soci onorari. La durata del mandato di tutti gli eletti è di tre anni. E’ consentita la rielezione. Se due Soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione;
  • Elegge il Presidente Onorario;
  • Determina gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • Approva proposte di massima relative ai programmi di attività di Associazione;
  • Delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno delle convocazioni;
  • Approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
  • Approva la costituzione delle sezioni Speciali su proposta del Consiglio Direttivo;
  • Delibera lo scioglimento della Federazione;
  • Delibera sulle modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo;
  • Delibera il trasferimento della sede legale della Federazione.

ART.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari. E’composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per i primi tre anni di attività dell’Associazione i membri del Consiglio Direttivo potranno essere scelti solo tra i Soci Fondatori. Successivamente potranno essere altresì eletti i Presidenti o i delegati dei Circoli affiliati più rappresentativi. Alla prima riunione tutti i membri del Consiglio Direttivo procedono all’elezione del Presidente che verrà eletto con la maggioranza dei voti. Successivamente o nella stessa prima riunione i membri del Consiglio Direttivo possono procedere all’elezione del Vice Presidente, del Segretario e/o del Tesoriere che vengono eletti con la maggioranza dei voti. Compiti del Consiglio Direttivo:

  • Eleggere tra i suoi membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere;
  • Proporre all’assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • Attuare le deliberazioni assembleari, anche istituendo eventuali comitati dei quali coordina i lavori;
  • Curare i rapporti con altre strutture o associazioni interessate e coinvolte alle tematiche oggetto delle finalità della Federazione;
  • Promuovere la costituzione delle Sezioni Regionali e delle Sezioni Speciali, quindi coordinare, valutare ed approvare la loro attività;
  • Ratificare la costituzione e lo statuto delle Sezioni Regionali;
  • Nominare i delegati Regionali;
  • Deliberare l’espulsione dei Soci ordinari in conformità ed attuazione di quanto disposto all’art.3 dello Statuto;
  • Coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull’attività della Federazione da sottoporre all’Assemblea;
  • Approvare la proposta di bilancio preventivo e del consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea;
  • Proporre all’Assemblea i nominativi degli eventuali Soci onorari;
  • Stabilire l’ammontare della quota sociale;
  • Valutare con cadenza triennale il contributo fornito dalle Sezioni Speciali e deliberarne la disattivazione qualora il loro contributo sia ritenuto insufficiente;
  • Adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi della Federazione.

ART.12 – PRESIDENTE ONORARIO – L’Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario scelto tra i soci che hanno costituito la Federazione e che abbia avuto particolari meriti e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale nelle discipline di interesse dell’Associazione e che abbia contribuito in modo significativo e rilevante allo sviluppo delle attività della Federazione. E’ membro permanente di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto. La presente qualifica non è incompatibile con la carica di Presidente dell’Associazione. Nel caso in cui le due figure coincidessero in sede di Consiglio Direttivo ai fini della votazione il Presidente, coincidente con quello Onorario, avrà diritto ad un unico voto.

ART.13 – PRESIDENTE – Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e del Consiglio Direttivo, rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, è il garante dell’applicazione dello Statuto e del regolamento, nonché della regolare esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere rieletto. Il Presidente ha i seguenti compiti:

  • Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci;
  • Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • Coordina i lavori del Consiglio Direttivo e cura che vengano attuate le delibere dell’Assemblea;
  • Conferisce deleghe ai singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinati, dandone comunicazione al Consiglio stesso;

Il Presidente nelle sue funzioni può essere coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

ART.14 – SEGRETARIO – Il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Il Segretario:

  • Coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’Attività della Federazione;
  • Provvede al costante aggiornamento dell’elenco dei soci e delle loro cariche o attività all’interno della Federazione;
  • Cura l’elenco delle iniziative nazionali e regionali della Federazione, con i nomi dei relativi responsabili;
  • Conserva ed aggiorna l’archivio della Federazione;
  • Redige e sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Cura i collegamenti con i delegati Regionali;
  • Cura la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
  • Provvede alla firma della corrispondenza corrente.

ART.15 – TESORIERE – Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Il Tesoriere:

  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone all’esame del Consiglio Direttivo;
  • presenta ed illustra all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
  • provvede alla riscossione delle quote sociali;
  • vaglia su tutti gli aspetti finanziari della Federazione, riferendone eventualmente al Consiglio Direttivo.

ART.16 – REVISORI DEI CONTI – I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) sono eletti dall’Assemblea. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

ART.17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti. II Collegio dei Probiviri

  • Fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di espulsione di Soci e sulle controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto;
  • Può segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi della Federazione, che possano richiedere una presa di posizione da parte della Federazione;
  • Può deliberare in merito a controversie tra soci e tra soci e Federazione o organi della Federazione;
  • Può riferire all’Assemblea, ove lo ritenga necessario ed opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture della Federazione.

ART.18 – COMITATO ESECUTIVO – Il Presidente della Federazione può essere coadiuvato, per gli adempimenti della gestione corrente e per la preparazione degli atti che saranno oggetto dell’attività del Consiglio Direttivo, da un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre membri del Consiglio Direttivo eletti da quest’ultimo.

ART.19 – SEZIONI REGIONALI – I soci possono promuovere nella loro Regione la costituzione di Sezioni Regionali, aventi obiettivi conformi agli scopi della Federazione. In casi particolari, è ammessa la costituzione di un’unica Sezione per più regioni. La costituzione e lo statuto delle Sezioni Regionali devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo. La guida di ogni Sezione Regionale è affidata dal Consiglio Direttivo della Federazione ad un delegato regionale. Il Delegato regionale è coadiuvato da due consiglieri, da lui scelti. Le Sezioni Regionali potranno avere un bilancio autonomo dal raggiungimento di un numero di soci iscritti stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni Regione. Le Sezioni possono associarsi ad altri operatori per realizzare gli scopi Statutari. Organi della sezione Regionale sono:

  • L’assemblea Regionale;
  • Il Delegato Regionale.

ART.20 – DELEGATO REGIONALE – Il Delegato regionale rappresenta ufficialmente la Sezione regionale ed ha le seguenti principali attribuzioni:

  • Cura i rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo della Federazione, attivandosi per la realizzazione degli obiettivi indicati al Consiglio medesimo;
  • Cura i rapporti della Federazione con le strutture regionali della Sanità Pubblica;
  • Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando convocato per la trattazione dei problemi inerenti la Regione che rappresenta o comunque a discrezione del Presidente;
  • Invia annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull’attività svolta dalla Sezione ed un resoconto finanziario al Tesoriere, quando la sezione ha un proprio bilancio separato dalla Federazione;
  • Convoca ogni anno l’assemblea regionale e presenta alla medesima una relazione consuntiva sull’andamento della Sezione e sulle previsioni dell’anno successivo;
  • Riscuote dal Tesoriere il 10% (dieci per cento) delle quote associative versate dai soci della propria regione;
  • Redige i verbali dell’Assemblea Regionale, inviandone copia a tutti i soci della Sezione e al segretario.

ART.21 – SEZIONI SPECIALI – Nell’ambito della Federazione possono operare Sezioni Speciali (es. per i rapporti con l’estero), le quali hanno un proprio statuto, un proprio Consiglio Direttivo ed un bilancio autonomo. Esse sono approvate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Le Sezioni Speciali sono tenute a contribuire regolarmente alle attività della Associazione, in particolare a quelle congressuali. Il loro contributo è valutato con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo, che può deliberarne  la disattivazione qualora tale contributo sia considerato insufficiente. Gli statuti delle Sezioni Speciali non devono essere in contrasto con le finalità statutarie della Federazione. Essi devono prevedere che del Consiglio Direttivo della Sezione faccia parte di diritto un rappresentante del Consiglio Direttivo della Federazione, designato da quest’ultimo.

ART.22 – COMMISSIONI – In seno alla Federazione possono essere costituite Commissioni a termine, per attività particolari che la Federazione intenda svolgere nei vari ambiti delle sue attività. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti alla Federazione.

ART.23 – GRATUITA’ DELLE CARICHE – Le cariche ricoperte nella Federazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dar diritto a compenso alcuno, a nessun titolo e sotto nessuna forma.

ART.24 – CONGRESSI E CONVEGNI – La Federazione organizza il Congresso Nazionale con cadenza almeno annuale. La sede, la data e i temi del Congresso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, sentite le proposte dei Soci. La Federazione può organizzare conferenze tematiche, corsi di formazione ed aggiornamento, e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse o di immediata attualità, o qualsiasi altra iniziativa, su proposta avanzata da uno o più Soci ed approvata dal Consiglio Direttivo. Inoltre, la Federazione può concedere il patrocinio a convegni ed iniziative di formazione ed aggiornamento, a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.

ART.25 – QUOTA SOCIALE – Le attività della Federazione sono finanziate da:

  • Le quote sociali;
  • Le quote di frequenza;
  • Gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per soci, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione delle attività organizzate dalla Federazione, la gestione di spacci e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Ogni socio è tenuto al versamento della quota annuale di contribuzione da versarsi al momento dell’ammissione alla Federazionee (iscrizione) nella misura fissata dal Consiglio direttivo. Detta quota è dovuta per tutto l’anno solare qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione e deve essere versata per ogni rinnovo annuale. Il socio che comunque cessa di far parte della Federazione è tenuto al versamento del contributo sociale per l’anno in corso.

ART.26 – ENTRATE DELLA FEDERAZIONE – Le entrate della Federazione sono costituite da:

  • La quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
  • Le quote di affiliazione;
  • Le quote dei soci Sostenitori;
  • Le contribuzioni volontarie individuali suppletive dei soci;
  • I proventi di iniziative particolari promosse dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
  • Sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
  • Eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto ordinario;
  • Somme versate dai soci per corrispettivi specifici non assoggettati al punto che precede.

ART.27 – PATRIMONIO – Il patrimonio è costituito dall’insieme dei mobili e degli immobili di proprietà della Federazione e non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione dell’assemblea, dalle quote associative annuali versate dai soci, dai contributi di enti o associazioni, da lasciti o donazioni.

ART.28 – ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO – Altri eventuali cespiti di finanziamento della Federazione possono essere costituiti da contributi volontari degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati.

ART.29 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO – Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario. Il Tesoriere entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario redigerà il bilancio consuntivo che sottoporrà per l’approvazione al Consiglio Direttivo e lo presenterà all’Assemblea per la sua approvazione. Il Tesoriere unitamente al bilancio consuntivo, predisporrà un rendiconto preventivo per l’anno avvenire che sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo e lo presenterà all’Assemblea per la sua approvazione. Il Bilancio consuntivo ed il rendiconto preventivo devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno.

ART.30 – ANNO SOCIALE – L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART.31 – QUALITA’ – Le attività della Federazione saranno conformi ed aderenti agli standard europei ed internazionali ed a tal fine l’Associazione prevede di conseguire, laddove opportuno e possibile, la certificazione di qualità delle specifiche attività svolte dalla Associazione e dai Circoli affiliati.

ART.32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE – In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazioni, Istituzioni od Enti che abbiano i suoi stessi scopi.

ART.33 – REGOLAMENTO – I criteri dettagliati di applicazione delle norme di questo Statuto, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, potranno essere definiti da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e da questo eventualmente modificato e/o aggiornato nel corso del tempo. I soci sono tenuti all’osservanza del Regolamento.

ART.34 – CONTROVERSIE – Eventuali controversie tra i soci, ovvero tra questi ed un organo sociale, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto dal Presidente e da due soci nominati a sorte, ovvero, se esistente, al Collegio dei Probiviri.

ART.35 – NORME APPLICABILI – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.

Il Presidente Nazionale: Carlo Saracino



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Adempimenti

Definizione di associazione L’associazione è un raggruppamento di almeno tre persone che si organizzano per gestire un interesse comune; essa si caratterizza per la presenza di un contratto di comunione di scopo tra gli associati. Il contratto individua alcune caratteristiche dell’associazione: - lo scopo di natura ideale, o comunque non economica; - la struttura aperta a un numero illimitato di membri; - una propria struttura organizzativa composta da almeno due organi obbligatori: l’assemblea, che ha funzioni deliberative, e il consiglio direttivo, che ha funzioni esecutive. È possibile inoltre istituire degli organi facoltativi, che variano in base alle esigenze dell’associazione. Costituzione Per la costituzione di un’associazione sono necessari un atto costitutivo, che indichi la volontà di creare il rapporto associativo, e uno statuto, che descriva la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto. I due documenti sono normalmente separati. È possibile redigere un unico documento, in cui lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo. La costituzione può avvenire: - con atto pubblico: redatto da un notaio e registrato presso il competente Ufficio delle Entrate. Solo costituendosi con atto pubblico (art. 14 del Codice Civile) l’associazione può poi chiedere il riconoscimento della personalità giuridica. - con scrittura privata: redatta in carta semplice dai soci. Le associazioni devono registrare l’atto costitutivo e lo statuto (redatti con atto pubblico o scrittura privata) presso il locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. La registrazione attribuisce data certa all’atto e prova che ad una determinata data un’associazione era costituita e che i suoi organi erano regolarmente funzionanti. È opportuno registrare contestualmente sia l’atto costitutivo che lo statuto. I libri sociali che qualunque associazione dovrebbe tenere sono: - libro dei soci, per annotare in ordine cronologico di adesione tutti i soci con le generalità, le quote associative pagate, se previste dallo statuto, eventuali esclusioni e/o recessi; - libro dei verbali delle assemblee, per annotare tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie: - libro dei verbali del Consiglio Direttivo, per raccogliere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo. I libri delle assemblee possono essere tenuti anche in forma libera. Le associazione costituite con scrittura privata sono da considerarsi “non riconosciute” cioè non hanno il riconoscimento della personalità giuridica. Esse, quindi, non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta; per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono le persone che le hanno contratte (amministratori ed associati). Le associazioni non riconosciute sono disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile; esse non sono soggette ad alcun controllo amministrativo, sia in fase di costituzione, sia nel corso della loro vita, purché rispettino i limiti dettati dalla normativa, dall’ordine pubblico, dal buon costume e dall’articolo 18 della Costituzione Italiana. Il rappresentante legale dell’associazione così costituita è tenuto ai seguenti adempimenti: - registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; - apertura codice fiscale dell’associazione; - presentazione al Comune di competenza della dichiarazione di inizio attività (SCIA); - adempimenti per sicurezza, privacy, contabilità; - presentazione mod. EAS ai sensi dell’art.30 D.L. 185/08 convertito con modificazioni dalla Legge n.2/ 2009. 

Somministrazione alcolici

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SOCI Quando si parla di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di circoli privati ci si riferisce alla possibilità di avere all’interno della sede del circolo un punto di ristoro, tipo bar, dove i soci possono consumare al momento bevande o snack. La somministrazione di alimenti e bevande è un’attività che la Struttura di base può decidere di svolgere per i propri associati quando ha almeno 100 soci e una consistente attività istituzionale. Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n.235, regolamenta la procedura da seguire per ottenere l’autorizzazione a svolgere tale attività. In base al suddetto Decreto, per poter iniziare la somministrazione di alimenti e bevande, la Struttura di base deve presentare al Comune la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 L. 241/1990), in cui il Presidente della Struttura di base dichiara: l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce; il tipo di attività di somministrazione; l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione; che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8 del D.P.R. 917/1986; che il locale dove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. Il modello di SCIA va ritirato in Comune (spesso è predisposto un fac-simile proprio per i circoli privati). Si dovrà, quindi, presentare insieme alla SCIA: 1) Dichiarazione di Affiliazione rilasciata da Ente nazionale assistenziale riconosciuto dal Ministero dell’Interno; 2) Nulla Osta per la somministrazione di alimenti e bevande dell’Ente che affilia, con l’indicazione del numero di soci (almeno 100); 3) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale del circolo (il Presidente); 4) autorizzazione sanitaria per i locali, in duplice copia, con le relazioni e gli allegati richiesti dalla ASL; 5) Atto costitutivo e Statuto registrato della Struttura di base; 6) Certificato di impatto acustico di cui all’articolo 8 della legge 26.10.1995, n. 447 (legge quadro sull’impatto acustico) ed anche in riferimento alla relativa legge regionale; 7) Certificazione relativa al rispetto della pressione sonora, di cui al D.P.C.M. 215/99 e certificazione comprovante l’agibilità del locale; 8) Planimetria del locale firmata da un tecnico abilitato corredata di relazione tecnica. Il D.P.R. 235/2001 va integrato con le Leggi Regionali e i Regolamenti Comunali emanati in materia. Pertanto, potranno essere richiesti alla Struttura di base ulteriori requisiti e documenti da allegare alla SCIA (ad es. è demandata alla Regione la competenza a legiferare per stabilire i requisiti di igiene edilizia dei locali, a sua volta il Comune può regolamentare in tale ambito). La Struttura di base deve avere almeno 100 soci. Se il Comune ha una bassa densità di popolazione, il Sindaco ha facoltà di autorizzare la somministrazione anche ai circoli che hanno meno di 100 soci, per questa deroga bisogna presentare una specifica richiesta al Comune. La somministrazione di alimenti e bevande ai soci può essere iniziata il giorno stesso in cui si è inviata al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività con i relativi allegati. L'Amministrazione ha poi 60 giorni di tempo per effettuare i controlli sull'attività oggetto della Segnalazione e verificare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge. Decorsi 60 giorni il provvedimento si considera consolidato ma l'Amministrazione potrà intervenire in caso di pericolo di danno per il pubblico interesse. Se il circolo intende somministrare bevande alcoliche è necessario inviare una comunicazione preventiva al Questore (come previsto dall’art. 2 bis della L. 131/2012). A tal proposito, si informa che la precitata L. 07/08/2012 n. 131, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/ 2012, contenente misure urgenti al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'Interno, nonché in materia di Fondo Nazionale per il Servizio Civile, ripristina con modifiche, il secondo comma dell'art. 86 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. n. 773/1931, stabilendo che è ora necessaria la comunicazione al Questore per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi o circoli privati. Per i circoli che omettono la comunicazione al Questore attraverso l’apposito modulo in allegato, si applica una sanzione da € 516,00 fino a € 3.098,00. In caso di variazione del rappresentante legale (cambio Presidente) o in caso di scioglimento della Struttura di base, apposita comunicazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata al Comune dove ha sede il circolo e alla Questura se somministra bevande alcoliche. Se il circolo cambia sede, dovrà rifare l’intera procedura di richiesta al Comune allegando alla Segnalazione certificata di inizio attività i documenti e certificati relativi ai locali della nuova sede, va rifatta anche la comunicazione alla Questura se intende somministrare bevande alcoliche. HACCP In base al D.Lgs. 155/97 – denominata normativa HACCP - chi maneggia gli alimenti deve aver frequentato un corso e conseguito il relativo attestato sulla normativa igienico sanitaria, questi corsi vengono periodicamente organizzati dalla Regione o dalla Provincia o dalla Camera di Commercio. Il D.Lgs. 155/97 prevede di attuare dei precisi programmi di autocontrollo rivolti a prevenire i rischi per la salute di chi consuma gli alimenti e le bevande, infatti, bisogna tenere sotto controllo l’intero processo di preparazione, confezionamento, manipolazione, distribuzione e vendita dei prodotti alimentari, ciò al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi o conseguenti alle diverse fasi, valutando i punti critici per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, sicurezza che è direttamente correlata all’igienicità degli ambienti, delle attrezzature e dei criteri di lavoro. Nella metodologia prevista dal sistema HACCP si definiscono, inoltre, le procedure di intervento in caso di non conformità ed il monitoraggio nel tempo del programma stesso. Per le suddette finalità, tra le persone che maneggiano gli alimenti, dovrà essere nominato il “Responsabile HACCP”, colui che garantirà che il deposito, la manipolazione, la somministrazione degli alimenti e delle bevande siano effettuati in modo igienico, e che redigerà e firmerà i piani di autocontrollo. Il Responsabile HACCP deve essere nominato attraverso un atto formale dalla Presidenza del circolo, in caso contrario la responsabilità ricade sul Presidente del circolo. Per quanto riguarda, invece, l'obbligatorietà del libretto sanitario per le persone che si occupano della somministrazione, la materia è stata derogata alle Regioni: in alcune è ancora richiesto, in altre no oppure è stato sostituito con l’obbligo di frequentare dei corsi di formazione in materia. E' necessario, quindi, informarsi presso la propria Regione o presso il competente ufficio provinciale. L’art. 42 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327, stabilisce che il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari deve indossare adeguata giacca o sopravveste di colore chiaro, nonché copricapo che contenga la capigliatura. Anche in materia igienico sanitaria possono esserci delle Leggi regionali che prevedono ulteriori misure oppure semplificazioni. BEVANDE ALCOLICHE La somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche ha dei limiti ben definiti dalla legge sia con riguardo ai soggetti a cui può essere rivolta, sia alle modalità e agli adempimenti da seguire. Innanzitutto è vietato somministrare alcolici o super alcolici ai minori di 16 anni, a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica e alle persone ubriache, anche se socie. I minorenni in ogni caso non possono essere adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Le Strutture di base che somministrano alcolici o superalcolici e che proseguono la loro attività dopo le ore 24 devono avere presso l'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico a disposizione dei soci che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla guida. In ogni caso si deve interrompere la somministrazione delle bevande alcoliche e super alcoliche alle ore 3 e non si può riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore. Ulteriori restrizioni all’orario possono essere deliberati a livello di legislazione regionale o comunale. All'entrata, all'interno e all'uscita del locale si devono esporre le tabelle informative sui sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e quelle per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida. Per poter somministrare bevande alcoliche o super alcoliche è necessario richiedere all’Ufficio Tecnico di Finanza (costituito all’interno dell’Agenzia delle Dogane) l’apposita licenza UTF (il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai € 60). A tale scopo è necessario compilare un modulo da ritirare presso l’UTF su cui andrà applicata anche una marca da bollo da € 14,62 e allegata una fotocopia della comunicazione di inizio attività. Tale licenza andrà rinnovata quando c’è una variazione dei dati della licenza originale (es. cambio del rappresentante legale, cambio sede del circolo). In caso di estinzione della Struttura di base, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata la comunicazione all’ Ufficio Tecnico di Finanza (ove esistente, utilizzare il modulo apposito fornito dall’Ufficio). Se il circolo intende somministrare bevande alcoliche è necessario inviare una comunicazione preventiva al Questore (come previsto dall’art. 2 bis della L. 131/2012). REGIME FISCALE In presenza di precisi requisiti, la somministrazione di alimenti e bevande di tipo da bar rivolta ai soci del circolo può usufruire di un particolare regime fiscale agevolato: non viene considerata attività commerciale, quindi, non imponibile né ai fini IRES né IVA (rif. D.P.R. 22.12.1986 n. 917, art. 148 comma 5, D.P.R. 26.10.1972 n. 633, art. 4 comma 6). Per beneficiare del suddetto regime di favore, devono sussistere necessariamente e contemporaneamente le seguenti condizioni per la Struttura di base: 1) essere affiliati ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno; 2) essere un’Associazione di Promozione Sociale, pertanto, essere iscritta al relativo registro nazionale o regionale; 3) avere un proprio Statuto registrato che contenga tutte le clausole richieste dall’art. 148 del D.P.R. 917/1986, dall’ art. 4 del D.P.R. 633/1972, art.5 del D. Lgs. 460/97, e dall’art. 3 della L.383/2000; 4) adempiere alle clausole previste dall’art. 148 del D.P.R. 917/1986, dall’art. 4 del D.P.R. 633/1972, dall’art.5 del D. Lgs. 460/97, e dall’art. 3 della L.383/2000 (es: sovranità dell’Assemblea dei soci, approvazione annuale del rendiconto economico finanziario da parte dell’Assemblea dei soci, redazione e tenuta libro verbali, effettività del rapporto associativo, etc.) ; 5) rivolgere la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci; 6) svolgere l’attività di somministrazione nella sede in cui vengono svolte anche le attività istituzionali; 7) la somministrazione di alimenti e bevande deve essere un’attività strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; 8) gestire direttamente l’attività di somministrazione (quindi: tramite soci volontari che si alternino alla mescita, oppure tramite personale dipendente assunto direttamente dalla Struttura di base). Se viene meno anche una sola delle condizioni sopra elencate, l’attività di somministrazione andrà considerata commerciale, pertanto, sarà imponibile sia ai fini IRES che IVA. LA SOMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE RIVOLTA SOLO AI SOCI L’art. 64 del Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59, comma 9, ha apportato una modifica al comma 1 dell’articolo 10 della legge 25.08.1991 n. 287, inasprendo la sanzione amministrativa per chi esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione. Ad oggi, quindi, se un circolo somministra ai non soci incorrerà in una sanzione che può ammontare da € 2.500 a € 15.000. A tale sanzione amministrativa si affiancheranno anche la sanzioni tributarie per il mancato versamento dell’Iva e delle imposte dirette. Schematizziamo, infine, le altre regole fondamentali cui debbono attenersi i Circoli che intendono gestire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: • il locale non deve dare sulla pubblica via né essere visibile dall’esterno (a tale scopo si può utilizzare il sistema della doppia porta all’entrata e oscurare i vetri): all’esterno del locale non deve essere pubblicizzata l’attività di mescita; • tenere in luogo visibile l’elenco delle bevande e degli alimenti coi rispettivi prezzi (non essendovi lo scopo di • lucro, i prezzi saranno normalmente inferiori rispetto a quelli dei pubblici esercizi); pagare l’eventuale tassa annuale di concessione per il rilascio della licenza sanitaria istituita da alcune Regioni • (da non confondersi con la licenza igienico-sanitaria rilasciata dal Comune); vi è l’obbligo di iscriversi ai ruoli comunali per il pagamento della tassa rifiuti TARSU (spesso per le • associazioni è fissata un’apposita tariffa); conservare sempre nel circolo il Libro soci, i Rendiconti economici e finanziari approvati annualmente • dall’Assemblea dei soci con il Libro dei Verbali che documentano e testimoniano l’effettiva attività associativa svolta dal circolo. Infatti, come già ribadito, la somministrazione di alimenti e bevande deve essere complementare ed accessoria rispetto all’attività istituzionale.

Etilometro per i Circoli Privati che somministrano alcolici dopo le ore 24:00. Dal 13 novembre  2010, giusto  art.54  legge  29  luglio  2010,  n.120 ,  i  Circoli  Privati che  somministrano  bevande  alcoliche e  super  alcoliche  dopo  le  ore  24, devono  mettere  a  disposizione La  norma  consente  l'utilizzo  degli etilometri  monouso; tale  circostanza  è  confermata  nella  circolare La sanzione pecuniaria, per la mancanza dell'etilometro o degli etilometri monouso, varia da  300,00 a 1.200,00 euro. La somministrazione potrà essere effettuata sino alle ore 03:00. L'inosservanza  dell'orario  di  somministrazione,  prevede  sanzioni  pecuniarie da  5.000,00 per la seconda volta in due anni, la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni. Ai Circoli  Privati,  potrebbe  essere  sospesa  l'attività,  da  7  a  30  giorni,  nel  caso  in  cui  non  vengano esposte, all'entrata, all'interno e all'uscita, apposite tabelle che riproducano: 1. (tabella sintomi), descrizione  dei  sintomi  correlati  ai  diversi  livelli  di  concentrazione  alcolemica nell'aria alveolare espirata; 2. (tabella tasso alcolemico), le  quantita',  espresse  in  centimetri  cubici,  delle  bevande  alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in  stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso  corporeo.

Normative d'interesse

LA DESTINAZIONE D’USO DELLA SEDE SOCIALE DI UN CIRCOLO PRIVATO L’art. 32 – comma 4, della Legge 7/12/2000 n.383, prevede che la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività “siano compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto n.1444 del 02 aprile 1968 del Ministro per i Lavori Pubblici, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Alla luce di tale assunto, non pare discutibile che l’articolo in oggetto vada interpretato nel senso di consentire l’insediamento di un’associazione di promozione sociale e l’esercizio della relativa attività in una qualunque delle zone o destinazioni d’uso in questione, senza che – in altri termini - si possano opporre limitazioni derivanti dall’assetto urbanistico del territorio interessato. Non può costituire ostacolo o limitazione a questa interpretazione, il disposto dell’art. 2 – comma 2, del DPR 4 maggio 2001, n. 235 ai sensi del quale, nella denuncia di inizio attività (SCIA) che deve essere presentata da associazioni o circoli aderenti ad Enti o Organizzazioni Nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno ed iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, che intendano intraprendere attività di somministrazione di alimenti e bevande, il legale rappresentante (presidente del circolo) deve dichiarare che il locale, ove è esercitata la somministrazione, “è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 – comma 1, della legge”, e in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. In ragione di ciò, contrariamente a quanto ritenuto da alcune amministrazioni comunali, tale disposizione non vale ad imporre il rispetto di una particolare destinazione d’uso – peraltro neppure individuata dai propugnatori di tale tesi – per i circoli aderenti ad AA.PP.SS. che intendano svolgere anche attività di somministrazione, e questo in forza dei seguenti principi: - Gerarchia: la compatibilità generale dell’attività associativa con tutte le destinazioni d’uso è sancita con atto avente forza di legge, mentre il D.P.R. in questione è un regolamento, ossia una fonte subordinata e secondaria; Specialità: mentre il D.P.R. n.235/2001 ha riguardo a tutti i circoli e le associazioni aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, la L. 383/00 dispone solo per quella limitata categoria di associazioni che soddisfa i rigorosi parametri statutari in essa previsti, e sia pertanto iscritta negli appositi registri. - In realtà, per superare l’opposta interpretazione, non occorrerebbe neppure scomodare i criteri di risoluzione del conflitto tra norme, perché quelle in esame possiedono, a ben vedere, campi di applicazione differenziati. La attestazione di conformità cui fa riferimento l’art.2 del D.P.R. n.235 del 4 aprile 2001 concerne infatti esclusivamente la materia "edilizia, igienico-sanitaria e…di sicurezza": nulla si dice invece sulla conformità "urbanistica" dei locali delle AA.PP.SS., proprio perché il problema è già superato a monte dal citato art.32 – comma 4, della legge n.383/2000 che ne sancisce la compatibilità con tutte le destinazioni d’uso (è nota e consolidata la distinzione tra la materia "edilizia", che disciplina l’attività di costruzione al fine di garantire la sicurezza, l'igiene, la struttura dei fabbricati, e la materia "urbanistica", avente ad oggetto "l’uso del territorio", ossia la regolamentazione e la pianificazione dell’assetto territoriale). In virtù di quanto precede, si evince quindi che per i circoli privati, purché siano Associazione di Promozione Sociale affiliati ad Enti Nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno ed iscritte al Registro delle AA.PP.SS., l’unica “destinazione d’uso” non permessa è quella di deposito, salvo quanto dettato dai regolamenti comunali e dalle norme Regionali, che si scontrerebbero: • • • con la legge n.383/2000; con le circolari Ministeriali; con le sentenze del TAR Puglia e Veneto. E’ quindi del tutto arbitrario voler limitare la "libertà di stabilimento" di un circolo associativo a seconda che esso svolga soltanto attività culturale e ricreativa, ovvero anche quella di somministrazione di alimenti e bevande: quest’ultima non rappresenta infatti "altro" rispetto all’attività istituzionale del circolo, ma costituisce momento strumentale ed ausiliario rispetto al perseguimento dei fini istituzionali.

ORGANIGRAMMA

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Presidenza Nazionale:    

     

Collegio revisori dei conti:

Presidente Nazionale: Carlo Saracino

 

 Presidente: Cristian Bianco

Vice Presidente: Vitoantonio Cisternino

 

 Componente: Gianfranco Bucolo

Segretario Nazionale: Luigi Saracino

 

 Componente: Alessando Natale

Collegio dei probiviri:

 

 Delegati Regionali:

Avv. Donato Manelli

 

 PIEMONTE/LOMBARDIA:

Dott. Aldo Cinefra

 

 Sig.ra Anita Scinocca

Sig. Oreste D’ippolito

  Sede: Viale Monza, 111 – Milano     Info: 388.7535049


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