STATUTO NAZIONALE
ART.1 – FINALITA’ E SCOPO – E’ costituita in Ceglie Messapica (BR), una Federazione denominata “FEDERCLUBEUROPA – LIBERI DI ESSERE”. La Federazione è apolitica, non ha finalità di lucro e ha per scopo la promozione, anche in collaborazione con altre Federazioni e Associazioni, Enti, Organi e Istituzioni operanti in ambito europeo, di attività sociali, ricreative, ludiche, sportive, turistiche e culturali, quale momento di aggregazione fra i soci, con particolare riferimento alla comparazione e/o confronto sulle diverse esperienze personali sul tema della libera sessualità intesa come esperienza di coppia, nel modo di viverla in tutta la sua naturalezza e ampiezza, sempre nel rigoroso rispetto della legalità, di approfondimento del libero comportamento, senza discriminazione verso i diversi orientamenti sessuali maschili e femminili, anche al fine di perseguire ed incentivare l’amicizia e l’incontro fra persone di diverso pensiero e favorire così il superamento dei tabù. La Federazione ha carattere pacifista e pertanto si oppone alla violenza come abuso sulle libertà altrui e come atto criminoso verso la natura. La Federazione combatte l’uso della droga come male sociale. A questo fine, la Federazione, senza alcuno scopo di lucro, potrà pertanto:
- studiare, elaborare e proporre regolamentazioni e leggi che permettano maggiore chiarezza e garantiscano sviluppi democratici nel settore di riferimento, garantendo una trasparenza operativa e propositiva;
- affiliare tutte le Associazioni e/o Circoli anche di diversa nazionalità che si prefiggono il perseguimento delle medesime finalità, previa verifica dei rispettivi statuti e regolamenti nel rispetto delle leggi vigenti;
- promuovere e svolgere attività culturali, educative, assistenziali, editoriali, turistiche, sportive e ricreative (quali, tra le altre, l’organizzazione di proiezioni cinematografiche e video, di rappresentazioni teatrali, di spettacoli di danza anche etnica, tribale, folkloristica, ecc.);
- svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- promuovere dibattiti, convegni, mostre, inchieste, seminari ed incontri sui temi dell’amicizia, della sessualità e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
- svolgere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione;
- accogliere ed assistere Associazioni e/o Circoli affiliati offrendo loro la tutela necessaria per promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa, attivare servizi e strutture (quali bar, spacci alimentari, sale gioco, biblioteche, viaggi turistici, centri per il benessere ecc.) per lo svolgimento delle suddette attività.
In particolare la Federazione fornirà alle Associazioni e/o Circoli affiliati la necessaria assistenza per consentire la collocazione delle rispettive sedi;
- garantire a i propri associati l’integrità morale facendo rispettare le più elementari norme dettate dal buon gusto e dalla tutela dei minori, dal diritto alla privacy e alla tutela della propria immagine, di concerto con le istituzioni preposte e in rispetto delle vigenti e future leggi;
- nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l’associazione garantisce a tutti i soci aderenti, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.
ART.2 – SEDE – La sede della Federazione è in Ceglie Messapica (BR), contrada Castelluzzo s.n..
ART.3 – DURATA – La durata della Federazione è indeterminata.
ART.4 – REQUISITI E CATEGORIE DI SOCI – Oltre ai Soci Fondatori, risultanti dall’Atto costitutivo, potranno essere ammessi quali soci della Federazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, di età non inferiore ai 18 anni che avranno presentato la domanda di ammissione ed i cui requisiti saranno ritenuti consoni alle finalità ed agli scopi della Federazione stessa.
- Soci Ordinari – Possono far parte della Federazione in qualità di Soci ordinari, senza limitazioni, tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, e che si riconoscono nelle finalità della Federazione e ne condividono i metodi.
- Soci Onorari – La qualifica di Socio onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere di chiara fama nel campo di interesse della Federazione. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di voto.
- Soci Sostenitori – La qualifica di Socio sostenitore può essere attribuita a persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni che intendono contribuire allo sviluppo della Federazione fornendo mezzi e fondi per le sue attività. I Soci sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Socio sostenitore che non intenda proseguire nelle obbligazioni assunte deve dare le proprie dimissioni a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente. Le dimissioni hanno validità a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state presentate. I Soci sostenitori (o i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, Istituti, Enti o Associazioni) partecipano all’Assemblea dei Soci come osservatori, senza diritto di voto.
ART.5 – AMMISSIONE DEI SOCI – L’ammissione dei soci avviene previa richiesta di ammissione con contestuale dichiarazione di condividere gli intenti, da parte degli stessi (il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità di non accettazione prevista dal regolamento interno) salvo ratifica del Consiglio Direttivo L’accettazione è effettuata dalle segreterie FederclubEuropa ovvero dal o dai soci indicati per delega della suddetta Federazione presenti nel circolo all’atto della richiesta, salvo ratifica del Consiglio Direttivo. E’ espressamente escluso il diritto all’ammissione di chiunque ne faccia richiesta, anche se presentato da altro socio, rimanendo l’ammissione stessa espressamente devoluta alla competenza ed alla discrezionalità delle persone incaricate. La definitiva ratifica dell’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è effettuata dal Consiglio Direttivo del circolo alla prima riunione successiva ed è subordinata alla approvazione delle segreterie FederclubEuropa che con il rendiconto di segreteria nazionale potranno anche una sola volta l’anno ratificare tutti i soci in regola con i versamenti sostenuti dalle singole associazioni con strumento elettronico e/o manuale. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accettata ed approvata ad esclusivo ed insindacabile giudizio del preposto come oltre indicato. Quanto sopra ha validità per i club con tesseramento manuale, per quanto riguarda invece i club legati alla rete telematica il tesseramento ha validità anno solare.
ART.6 – DOVERI DEI SOCI – L’appartenenza alla Federazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, all’osservanza dello statuto e dei regolamenti.
ART.7 – DECADENZA DEI SOCI ORDINARI – La qualità di Socio ordinario si può perdere per:
- mancato versamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- recesso comunicato per iscritto al Presidente della Associazione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
- espulsione, qualora il Socio commetta azioni disonorevoli, dannose o di serio ostacolo al regolare funzionamento della Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Probiviri, sentito il Socio. Il Socio espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e non può più essere ammesso;
- perdita di qualcuno dei requisiti in base al quale è avvenuta l’ammissione.
ART.8 – AFFILIAZIONI – FEDERCLUBEUROPA può affiliare Associazioni o Circoli, anche di diversa nazionalità, che ne condividano valori e principi oltre che gli scopi, e che siano retti da propri statuti o regolamenti approvati da FEDERECLUBEUROPA, previa loro verifica con le leggi italiane, conservando la loro autonomia amministrativa e patrimoniale. L’affiliazione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta previa verifica del rispetto degli standard minimi di qualità previsti dal Regolamento. I Circoli affiliati verseranno una quota di affiliazione e potranno usufruire dei servizi offerti loro dalla Associazione. I Presidenti dei Circoli affiliati, o i loro delegati, potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo decorsi cinque anni dalla data di costituzione della Associazione. Potranno essere affiliati Associazioni e/o Circoli di diversa nazionalità previa verifica della compatibilità dei rispettivi statuti o regolamenti con le leggi italiane.
ART.9 – ORGANI – Sono Organi della Federazione:
- L’Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
Le cariche suddette possono essere assunte da ogni socio.
ART.10 – ASSEMBLEA DEI SOCI ED ELEZIONI – L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante affissione dell’avviso all’albo della Federazione, ovvero mediante idonee forme di pubblicità anche tramite pubblicazione sul sito internet, posta elettronica, almeno giorni venti prima della data di convocazione. L’Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Vi prendono parte tutti i soci e con diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci onorari. Ogni Socio può votare anche per conto di altri due Soci, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, di cui presenti una delega scritta. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se risulta presente, comprese le deleghe, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione,in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Segretario della Federazione ha la funzione di segretario nell’ambito dell’Assemblea e redige il verbale assembleare. In caso di sua assenza il Presidente ha facoltà di nominare un segretario in sostituzione. I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario. Compiti dell’Assemblea:
- Ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri. Sono eleggibili i Soci ordinari in regola con le quote associative ed i Soci onorari. La durata del mandato di tutti gli eletti è di tre anni. E’ consentita la rielezione. Se due Soci ricevono lo stesso numero di voti per una delle suddette cariche elettive, viene nominato il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione;
- Elegge il Presidente Onorario;
- Determina gli indirizzi generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Approva proposte di massima relative ai programmi di attività di Associazione;
- Delibera su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno delle convocazioni;
- Approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- Approva la costituzione delle sezioni Speciali su proposta del Consiglio Direttivo;
- Delibera lo scioglimento della Federazione;
- Delibera sulle modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo;
- Delibera il trasferimento della sede legale della Federazione.
ART.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari. E’composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per i primi tre anni di attività dell’Associazione i membri del Consiglio Direttivo potranno essere scelti solo tra i Soci Fondatori. Successivamente potranno essere altresì eletti i Presidenti o i delegati dei Circoli affiliati più rappresentativi. Alla prima riunione tutti i membri del Consiglio Direttivo procedono all’elezione del Presidente che verrà eletto con la maggioranza dei voti. Successivamente o nella stessa prima riunione i membri del Consiglio Direttivo possono procedere all’elezione del Vice Presidente, del Segretario e/o del Tesoriere che vengono eletti con la maggioranza dei voti. Compiti del Consiglio Direttivo:
- Eleggere tra i suoi membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere;
- Proporre all’assemblea le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Attuare le deliberazioni assembleari, anche istituendo eventuali comitati dei quali coordina i lavori;
- Curare i rapporti con altre strutture o associazioni interessate e coinvolte alle tematiche oggetto delle finalità della Federazione;
- Promuovere la costituzione delle Sezioni Regionali e delle Sezioni Speciali, quindi coordinare, valutare ed approvare la loro attività;
- Ratificare la costituzione e lo statuto delle Sezioni Regionali;
- Nominare i delegati Regionali;
- Deliberare l’espulsione dei Soci ordinari in conformità ed attuazione di quanto disposto all’art.3 dello Statuto;
- Coadiuvare il Presidente nella elaborazione della relazione annuale sull’attività della Federazione da sottoporre all’Assemblea;
- Approvare la proposta di bilancio preventivo e del consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea;
- Proporre all’Assemblea i nominativi degli eventuali Soci onorari;
- Stabilire l’ammontare della quota sociale;
- Valutare con cadenza triennale il contributo fornito dalle Sezioni Speciali e deliberarne la disattivazione qualora il loro contributo sia ritenuto insufficiente;
- Adottare ogni provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri organi della Federazione.
ART.12 – PRESIDENTE ONORARIO – L’Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario scelto tra i soci che hanno costituito la Federazione e che abbia avuto particolari meriti e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale nelle discipline di interesse dell’Associazione e che abbia contribuito in modo significativo e rilevante allo sviluppo delle attività della Federazione. E’ membro permanente di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto. La presente qualifica non è incompatibile con la carica di Presidente dell’Associazione. Nel caso in cui le due figure coincidessero in sede di Consiglio Direttivo ai fini della votazione il Presidente, coincidente con quello Onorario, avrà diritto ad un unico voto.
ART.13 – PRESIDENTE – Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e del Consiglio Direttivo, rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, è il garante dell’applicazione dello Statuto e del regolamento, nonché della regolare esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere rieletto. Il Presidente ha i seguenti compiti:
- Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Coordina i lavori del Consiglio Direttivo e cura che vengano attuate le delibere dell’Assemblea;
- Conferisce deleghe ai singoli membri del Consiglio Direttivo per la trattazione di affari determinati, dandone comunicazione al Consiglio stesso;
Il Presidente nelle sue funzioni può essere coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.
ART.14 – SEGRETARIO – Il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Il Segretario:
- Coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’Attività della Federazione;
- Provvede al costante aggiornamento dell’elenco dei soci e delle loro cariche o attività all’interno della Federazione;
- Cura l’elenco delle iniziative nazionali e regionali della Federazione, con i nomi dei relativi responsabili;
- Conserva ed aggiorna l’archivio della Federazione;
- Redige e sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Cura i collegamenti con i delegati Regionali;
- Cura la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- Provvede alla firma della corrispondenza corrente.
ART.15 – TESORIERE – Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Il Tesoriere:
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone all’esame del Consiglio Direttivo;
- presenta ed illustra all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede alla riscossione delle quote sociali;
- vaglia su tutti gli aspetti finanziari della Federazione, riferendone eventualmente al Consiglio Direttivo.
ART.16 – REVISORI DEI CONTI – I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) sono eletti dall’Assemblea. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.
ART.17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti. II Collegio dei Probiviri
- Fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di espulsione di Soci e sulle controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto;
- Può segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi della Federazione, che possano richiedere una presa di posizione da parte della Federazione;
- Può deliberare in merito a controversie tra soci e tra soci e Federazione o organi della Federazione;
- Può riferire all’Assemblea, ove lo ritenga necessario ed opportuno, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture della Federazione.
ART.18 – COMITATO ESECUTIVO – Il Presidente della Federazione può essere coadiuvato, per gli adempimenti della gestione corrente e per la preparazione degli atti che saranno oggetto dell’attività del Consiglio Direttivo, da un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri tre membri del Consiglio Direttivo eletti da quest’ultimo.
ART.19 – SEZIONI REGIONALI – I soci possono promuovere nella loro Regione la costituzione di Sezioni Regionali, aventi obiettivi conformi agli scopi della Federazione. In casi particolari, è ammessa la costituzione di un’unica Sezione per più regioni. La costituzione e lo statuto delle Sezioni Regionali devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo. La guida di ogni Sezione Regionale è affidata dal Consiglio Direttivo della Federazione ad un delegato regionale. Il Delegato regionale è coadiuvato da due consiglieri, da lui scelti. Le Sezioni Regionali potranno avere un bilancio autonomo dal raggiungimento di un numero di soci iscritti stabilito dal Consiglio Direttivo per ogni Regione. Le Sezioni possono associarsi ad altri operatori per realizzare gli scopi Statutari. Organi della sezione Regionale sono:
- L’assemblea Regionale;
- Il Delegato Regionale.
ART.20 – DELEGATO REGIONALE – Il Delegato regionale rappresenta ufficialmente la Sezione regionale ed ha le seguenti principali attribuzioni:
- Cura i rapporti tra la Sezione ed il Consiglio Direttivo della Federazione, attivandosi per la realizzazione degli obiettivi indicati al Consiglio medesimo;
- Cura i rapporti della Federazione con le strutture regionali della Sanità Pubblica;
- Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando convocato per la trattazione dei problemi inerenti la Regione che rappresenta o comunque a discrezione del Presidente;
- Invia annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull’attività svolta dalla Sezione ed un resoconto finanziario al Tesoriere, quando la sezione ha un proprio bilancio separato dalla Federazione;
- Convoca ogni anno l’assemblea regionale e presenta alla medesima una relazione consuntiva sull’andamento della Sezione e sulle previsioni dell’anno successivo;
- Riscuote dal Tesoriere il 10% (dieci per cento) delle quote associative versate dai soci della propria regione;
- Redige i verbali dell’Assemblea Regionale, inviandone copia a tutti i soci della Sezione e al segretario.
ART.21 – SEZIONI SPECIALI – Nell’ambito della Federazione possono operare Sezioni Speciali (es. per i rapporti con l’estero), le quali hanno un proprio statuto, un proprio Consiglio Direttivo ed un bilancio autonomo. Esse sono approvate dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Le Sezioni Speciali sono tenute a contribuire regolarmente alle attività della Associazione, in particolare a quelle congressuali. Il loro contributo è valutato con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo, che può deliberarne la disattivazione qualora tale contributo sia considerato insufficiente. Gli statuti delle Sezioni Speciali non devono essere in contrasto con le finalità statutarie della Federazione. Essi devono prevedere che del Consiglio Direttivo della Sezione faccia parte di diritto un rappresentante del Consiglio Direttivo della Federazione, designato da quest’ultimo.
ART.22 – COMMISSIONI – In seno alla Federazione possono essere costituite Commissioni a termine, per attività particolari che la Federazione intenda svolgere nei vari ambiti delle sue attività. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti alla Federazione.
ART.23 – GRATUITA’ DELLE CARICHE – Le cariche ricoperte nella Federazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dar diritto a compenso alcuno, a nessun titolo e sotto nessuna forma.
ART.24 – CONGRESSI E CONVEGNI – La Federazione organizza il Congresso Nazionale con cadenza almeno annuale. La sede, la data e i temi del Congresso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, sentite le proposte dei Soci. La Federazione può organizzare conferenze tematiche, corsi di formazione ed aggiornamento, e convegni riguardanti argomenti di particolare interesse o di immediata attualità, o qualsiasi altra iniziativa, su proposta avanzata da uno o più Soci ed approvata dal Consiglio Direttivo. Inoltre, la Federazione può concedere il patrocinio a convegni ed iniziative di formazione ed aggiornamento, a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo.
ART.25 – QUOTA SOCIALE – Le attività della Federazione sono finanziate da:
- Le quote sociali;
- Le quote di frequenza;
- Gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi per soci, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande in occasione delle attività organizzate dalla Federazione, la gestione di spacci e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
Ogni socio è tenuto al versamento della quota annuale di contribuzione da versarsi al momento dell’ammissione alla Federazionee (iscrizione) nella misura fissata dal Consiglio direttivo. Detta quota è dovuta per tutto l’anno solare qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione e deve essere versata per ogni rinnovo annuale. Il socio che comunque cessa di far parte della Federazione è tenuto al versamento del contributo sociale per l’anno in corso.
ART.26 – ENTRATE DELLA FEDERAZIONE – Le entrate della Federazione sono costituite da:
- La quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- Le quote di affiliazione;
- Le quote dei soci Sostenitori;
- Le contribuzioni volontarie individuali suppletive dei soci;
- I proventi di iniziative particolari promosse dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- Sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- Eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto ordinario;
- Somme versate dai soci per corrispettivi specifici non assoggettati al punto che precede.
ART.27 – PATRIMONIO – Il patrimonio è costituito dall’insieme dei mobili e degli immobili di proprietà della Federazione e non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione dell’assemblea, dalle quote associative annuali versate dai soci, dai contributi di enti o associazioni, da lasciti o donazioni.
ART.28 – ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO – Altri eventuali cespiti di finanziamento della Federazione possono essere costituiti da contributi volontari degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati.
ART.29 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO – Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario. Il Tesoriere entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario redigerà il bilancio consuntivo che sottoporrà per l’approvazione al Consiglio Direttivo e lo presenterà all’Assemblea per la sua approvazione. Il Tesoriere unitamente al bilancio consuntivo, predisporrà un rendiconto preventivo per l’anno avvenire che sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo e lo presenterà all’Assemblea per la sua approvazione. Il Bilancio consuntivo ed il rendiconto preventivo devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno.
ART.30 – ANNO SOCIALE – L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ART.31 – QUALITA’ – Le attività della Federazione saranno conformi ed aderenti agli standard europei ed internazionali ed a tal fine l’Associazione prevede di conseguire, laddove opportuno e possibile, la certificazione di qualità delle specifiche attività svolte dalla Associazione e dai Circoli affiliati.
ART.32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE – In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazioni, Istituzioni od Enti che abbiano i suoi stessi scopi.
ART.33 – REGOLAMENTO – I criteri dettagliati di applicazione delle norme di questo Statuto, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, potranno essere definiti da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e da questo eventualmente modificato e/o aggiornato nel corso del tempo. I soci sono tenuti all’osservanza del Regolamento.
ART.34 – CONTROVERSIE – Eventuali controversie tra i soci, ovvero tra questi ed un organo sociale, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto dal Presidente e da due soci nominati a sorte, ovvero, se esistente, al Collegio dei Probiviri.
ART.35 – NORME APPLICABILI – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e dell’Unione Europea.
Il Presidente Nazionale: Carlo Saracino